Compravendita di cereali, contestazioni e clausola arbitrale
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 29.10.2021 resa nel procedimento civile n. 41**/2021 RG, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con cui il Venditore di una partita di mais aveva chiesto il pagamento di alcune fatture relative alla consegna di sei camion di merce effettuate nell’ambito di un contratto n. 103 Ager Bologna.
Il Compratore, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale per effetto della clausola arbitrale presente in contratto sottolineando di aver contestato la merce ricevuta e, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 20 delle Condizioni Generali Unificate Interassociative in forza del quale “il ricorso al Giudice Ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione“.
A sostegno, il Compratore produceva due rapporti di prova emessi da un Laboratorio privato attestanti la presenza di chicchi spezzati e corpi estranei.
Il Tribunale ha rigettato detta eccezione e concesso la provvisoria esecutorietà del decreto perchè:
a) le fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano relative a consegne diverse da quelle menzionate come campionate nei rapporti di prova prodotti dal Compratore;
b) nessuna contestazione era stata mossa nei tempi e nei modi previsti dalle Condizioni Generali Unificate Interassociative alla consegna delle merci di cui il Venditore chiedeva il pagamento con le fatture azionate in via monitoria;
c) ogni consegna fa contratto a sè;
A seguire, il Compratore costretto al pagamento ha rinunciato all’opposizione e, quindi, il decreto ingiuntivo ottenuto dal Venditore è divenuto definitivo.
Lo Studio, nel procedimento, ha rappresentato e difeso il Venditore.