Nel linguaggio comune, quando si parla di “responsabilità medica” ci si riferisce genericamente a tutte quelle situazioni in cui un soggetto appartenente al settore sanitario (medico o altro professionista/operatore del settore) viene considerato responsabile delle conseguente negative subite da una persona (il paziente) che al professionista e/o alla struttura sanitaria si è rivolto.
In altre parole, ci si riferisce a tutti i casi in cui viene in rilievo la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e/o della struttura sanitaria.
La responsabilità del professionista sanitario è una species del genus responsabilità del professionista intellettuale (artt. 2229 – 2238 c.c.).
Il codice civile definisce professionista intellettuale il prestatore d’opera che, per l’esercizio della sua attività professionale, deve essere iscritto “in appositi albi o elenchi” (cfr. art. 2229 comma 1 c.c.).
L’iscrizione all’albo costituisce la conferma della sussistenza, in capo al professionista, dei titoli di studio e delle competenze necessarie all’esercizio della professione (cfr. art. 2229 comma 2 c.c.).
Di conseguenza, il professionista è tenuto ad “eseguire personalmente l’incarico assunto” (cfr. art. 2232) e può avvalersi di sostituti ed ausiliari “sotto la propria responsabilità” e se “la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione” (cfr. art. 2232 c.c.).
Ancora, la mancata iscrizione all’albo impedisce al falso professionista di agire per ottenere il pagamento della sua prestazione (art. 2231 c.c.).
Trattandosi di prestazioni regolamentate, il compenso spettante al professionista è predeterminato dalle cd. tariffe professionali, che si applicano in mancanza di diverso accordo tra le parti (cfr. art. 2233 c.c.).
Infine, in tema di responsabilità, il codice civile prevede (art. 2236 c.c.) che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” il professionista “non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave“.
Va ricordato che, secondo l’impostazione tradizionale, quella del professionista intellettuale è un obbligazione “di mezzi” e non “di risultato“, ossia il professionista è tenuto a fare tutto il possibile per raggiungere il risultato sperato dal cliente (la guarigione o, ad esempio, la vittoria della causa) ma non è obbligato ad ottenerlo perchè il verificarsi di tale risultato può non dipendere dal suo operato (come si verifica, ad esempio, nel caso di malattie incurabili oppure – sempre rimanendo nell’ambito legale – quando il cliente ha torto e, quindi, non può sperare di vincere la causa).
Lo sviluppo avanzato della società democratica e la conseguente ampia consapevolezza dei diritti dei singoli e facilità di accesso alla giustizia, unito agli enormi passi avanti fatti dalla scienza e dalla tecnologia hanno comportato, negli ultimi decenni del secolo scorso, un forte aumento del contenzioso relativo alla responsabilità dei professionisti sanitari con le inevitabili distorsioni e conseguenze negative in termini di cause infondate che si trascinano per lungo tempo pregiudicando il lavoro dei medici e le aspettative delle vittime.
Per tali ragioni, il Legislatore è intervenuto ripetutamente, con l’obiettivo di meglio disciplinare la materia proteggendo nel contempo sia gli operatori che i pazienti e disciplinando il contenzioso in modo da renderne più chiaro e rapido lo svolgimento ed uniformi gli esiti.
Ciononostante, il cammino da percorrere non è concluso ed il contenzioso continua ad essere ampio e complesso.
Lo Studio Legale Rebellato se ne occupa da molti anni, tanto in sede penale che civile.
Per meglio comprendere la complessità e le numerose sfaccettature della materia, appare utile una breve sintesi dei concetti e dei problemi fondamentali, suddivisa per temi: