Legge finanziaria 2021 – agevolazioni per i trasferimenti di terreni agricoli
La legge 178 del 30.12.2020, cd. legge finanziaria o di bilancio, per l’anno 2021 prevede (art. 1 comma 41) che agli atti di trasferimento dei terreni e relative pertinenze, “di valore economico inferiore o uguale a 5.000,00- euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretto e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa…” .
In precedenza, agli atti di trasferimento di questi terreni si applicavano:
– le imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa (oggi pari ad euro 200,00 per ciascuna imposta) ex art. 2, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25;
– l’imposta catastale con aliquota pari all’uno per cento, assumendo come base imponibile il corrispettivo versato dalla parte acquirente.
Ciò significa che, per effetto dell’innovazione introdotta dalla Finanziaria 2021, gli appezzamenti di terreno di modesto valore (inferiore a 5.000,00 euro) non saranno più soggetti all’imposta di registro in misura fissa, ma solo all’imposta ipotecaria (sempre in misura fissa) ed all’imposta catastale nella misura dello 1% del prezzo.
Gli atti notarili sono, inoltre, esenti dall’imposta di bollo e il parametro da indicare a repertorio è ridotto alla metà.
La norma mira, dunque, a favorire ulteriormente la ricomposizione fondiaria a beneficio dei soggetti che effettivamente svolgono attività agricola. Il beneficio fiscale è sicuramente piccolo, ma in relazione ad atti notarili di modesto valore può comunque giovare alla parte acquirente.