Il vino: definizione giuridica
Il complesso delle norme che si disciplinano il vino, dalla produzione dell’uva alla commercializzazione della bevanda, viene denominato “diritto vitivinicolo”.
Il nucleo giuridico fondamentale della materia è dato dalla definizione giuridica del VINO, che non è scontata come potrebbe sembrare.
L’OIV ossia l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino ha affrontato il problema nel “Code international des pratiques oenologiques” (punto 3,1):
“le vin est exclusivement la boisson resultant de la fermentation alcoolique complete ou partielle du raisin, foulè ou non, ou di mout de raisin. Son titre alcoolometrique acquis ne peut etre inferieur a 8,5% vol”.
La UE ha disciplinato spesso e nel dettaglio il mercato vitivinicolo, in particolare mediante lo strumento della cd. OCM unica (Organizzazione Comune del Mercato).
I provvedimenti più rilevanti emanati dalla UE sono i seguenti:
– Reg. 337/1979 (OCM)
– Reg. 1493/1999 (OCM)
– Reg. 1234/2007 (OCM)
– Reg. 479/2008 (OCM)
– Reg. 555/2008 (programmi di sostegno, scambio con paesi terzi, potenziale produttivo e controlli)
– Reg. 491/2009 (OCM)
– Reg. 1308/2013 (OCM Unica Vino)
– Reg. 251/2014 (vini aromatizzati)
– Reg. 237/2018 (autorizzazione agli impianti)
– Reg. 33 e 34/2019 (denominazioni di origine protetta, indicazioni di origine protetta, menzioni tradizionali, etichettatura)
– Reg. 934/2019 (Codice Enologico)
Disciplina nazionale:
– L. 238/2016 (Testo Unico del Vino)
La definizione di vino è contenuta nel Reg. 491/2009 all XI ter, punto 1:
“è vino il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
Quindi sono tre le caratteristiche principali del vino:
1) il prodotto di origine è l’uva
2) il procedimento per trasformare l’uva in vino è la fermentazione alcolica totale o parziale
3) il prodotto finale, ossia il vino, è una bevanda alcolica (cfr. Reg. 1308/2013 All. 7, parte II)
La necessità della presenza di alcool nel vino è stata confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25/7/1991 C-75/90 Guitard avente ad oggetto la possibilità di commercializzare una bevanda analcolica denominata “vino senza alcool” ed ottenuta dalla dealcoolizzazione della bevanda vinosa.
La circostanza è confermata anche nell’accordo USA – UE del 10.03.2006 in forza del quale si considera vino “una bevanda ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve, pigiate o no, o di mosti di uva, aventi titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% e non superiore a 22%” (art. 3,1 lett. a).
Se è ormai chiaro che il vino è il prodotto della fermentazione dell’uva, va precisato che non tutte le varietà di uva sono riconosciute dalla normativa UE.
La normativa, infatti, prevede che il vino debba provenire esclusivamente dalle uve delle varietà classificate come appartenenti alla specie VITIS VINIFERA o dall’incrocio tra questa specie ed altre provenienti dal genere vitis.
UE ha escluso (reg. 491-2009 – art. 120bis, par. 2 lett. b) le seguenti varietà:
– Noah
– Othello
– Isabelle
– Jacquez
– Clinton
– Herbemont
Da ultimo, da sottolineato che in numerosi paesi europei vi è una consolidata tradizione produttiva di bevande provenienti dalla fermentazione alcolica di frutta diversa dall’uva. Per tali bevande il termine “vino” deve essere accompagnato dall’indicazione della varietà di frutta dalla cui fermentazione deriva. (art. 113 quinquies par. 1 lett a) Reg. 491/2009.
Ugualmente dal vino vanno tenute distinte le cd. Bevande spiritose disciplinate dal Reg. 110/2008 che sono definiti:
“liquidi alcoolici con un titolo alcolometrico minimo di 15% vol, destinati al consumo umano e ottenuti direttamente dalla distillazione di prodotti fermentati naturali e/o dalla macerazione di sostanze vegetali (con aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti) oppure dalla miscelazione di una bevanda spiritosa con alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola”.
Quanto alla loro composizione le bevande spiritose sono specificate nell’All. II del Reg. 110/2008 che detta norme su definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle stesse.
to be continued…