DLGS 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli enti: i soggetti a cui si applica
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità delle persone giuridiche che ha come scopo la prevenzione del rischio penale d’impresa.
I soggetti giuridici cui si applica la normativa sono individuati all’art. 1 commi 2 e 3:
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
In forza di tali norme, la disciplina si applica a tutte le società, associazioni (anche non riconosciute), le fondazioni, i comitati , gli enti pubblici e gli enti privati che svolgono un pubblico servizio in regime di concessione, convenzione, parificazione o altro provvedimento amministrativo.
Non sono, altresì, escluse le società a partecipazione mista pubblica e privata (perchè trattandosi di società usualmente hanno scopo di lucro e quindi esercitano attività economica – cfr. Cass. 28699/2010).
Anche gli enti di rilevanza costituzionale, per essere esclusi, non devono esercitare attività economica (il che significa, ad esempio, che la struttura ospedaliera specializzata interregionale costituita sotto forma di società per azioni è soggetta alla disciplina – cfr. Cass. 28699/2010 e 234/2010).
Non sono escluse le cd. società d’ambito, ossia le società per azioni che svolgono funzioni ad esse trasferite da un ente pubblico territoriale (cfr. Cass. 234/2010).
Non sono escluse, benchè non espressamente citate, le imprese individuali (cfr. Cass. 15657/2011).
Non sono escluse le società capogruppo anche se il reato sia commesso nell’ambito di un’altra società del gruppo purchè concorra alla consumazione una persona fisica che agisca per conto della capogruppo (Cass. 4324/2013).
Non sono escluse le società straniere che operano nel territorio italiano (cfr. Trib. Milano 13976/2013).
to be continued