L’orrore delle piccole cose: il regolamento del campo di Dachau
27 gennaio : giorno della Memoria
Agli atti del processo di Norimberga è conservata copia del primo regolamento interno – datato 1933 – del campo di concentramento di Dachau. Ne risulta che:
a) la vita del campo era sottratta alla giurisdizione ordinaria (cfr. art. 1 “il campo … è sottoposto a legge marziale”);
b) le pene (cfr. art. 3) consistevano nella condanna a morte o nella reclusione per un periodo di tempo che poteva arrivare fino a tre mesi durante i quali il condannato veniva sempre privato del contatto con le altre persone (la reclusione in isolamento è la pena meno grave), ed anche del vitto e dell’alloggio (branda dura e pane ed acqua per la pena intermedia) e della luce ( nel caso di pena severa).
c) le condotte punite erano indeterminate, ossia lasciate all’arbitrio del comandante del campo e delle truppe perchè il combinato disposto degli artt. 4 e 5 prevedeva che venisse punito chiunque violasse il dovere di obbedienza “in qualsiasi modo”.
Inoltre, “chiunque critichi le strutture del campo, le regole e gli ordini” e “chiunque raccolga firme per lamentele collettive”.
d) la punizione derivava non solo dalla commissione del fatto vietato, ma anche “dal tentativo di compiere qualunque atto punibile” che “sarà punito come se l’atto fosse stato compiuto”.
e) i “prigionieri”, tutti obbligati al lavoro, erano classificati in tre categorie: inizialmente appartenevano tutti alla prima “salvo diversa decisione”. Ad essi spettava “un buon letto e cibo sufficiente”.
Della seconda categoria facevano parte i prigionieri che “si comportino bene e siano volonterosi nel lavoro”. Ad essi spettava “una branda ordinaria e cibo adeguato”.
Nella terza categoria venivano trasferiti “i prigionieri che si comportino male” a cui spettavano “una branda dura e, come nutrimento, cibo caldo in quantità ridotte di un quarto”.
Specifica, poi, l’art. 16 che “possono … essere trasferiti nella terza categoria quei prigionieri che hanno tenuto una buona condotta durante la loro permanenza nel campo, MA le cui PRECEDENTI ABITUDINI DI VITA NECESSITINO DI UNA SPECIALE E PIU’ STRINGENTE SORVEGLIANZA nell’interesse della quiete e dell’ordine del campo”. Quindi si poteva essere maltrattati solo per quello che si era (per religione o etnia) o si era stati prima della reclusione (per condotta, per studi o per professione).
f) la giurisdizione spettava, per le violazioni punite con la reclusione, al Comandante del campo e per quelle punite con la morte alla Corte del campo, composta dal Comandante, da uno o due ufficiali designati da quest’ultimo e da un membro delle SS.
L’accusa era sostenuta da un altro membro delle SS.
L’orrore è fatto di regole minute a cui con il tempo ci si abitua.
Testo originale del regolamento:
http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/3977-regulations-of-the-dachau?q=camp+regulation#p.6
Traduzione in italiano:
Regolamento-speciale-campo-di-Dachau
Fonte: Questione Giustizia – L’abisso delle norme di Giuseppe Battarino