Reg. 178/2002 – principi generali del diritto alimentare UE
I principi fondamentali di tutta la legislazione alimentare comunitaria sono dettati dal Reg. 178/2002. Le norme principali in esso contenute sono le seguenti:
- art. 2 contenente la definizione di “alimento”;
- art. 4 indicante il campo di applicazione della normativa;
- art. 6 che detta il principio della “analisi del rischio”;
- art. 7 che detta il principio di “precauzione”;
- art. 8 che detta il principio di “tutela degli interessi dei consumatori”;
- art. 14 che detta i “requisiti di sicurezza degli alimenti”;
- art. 17 che detta gli obblighi principali dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare)
- art. 18 che detta il principio di “rintracciabilità” degli alimenti;
- artt. 22 e ss. che istituisce EFSA (European Food Safety Authority);
- artt. 50 e ss che istituiscono il “sistema di allarme rapido” ponendo EFSA al vertice dello stesso (cfr. anche art. 35) e predevono le norme di riferimento per la gestione delle crisi alimentari (artt. 55 e ss).
Si noti che l’obiettivo di riordinare e disciplinare in maniera organica la legislazione alimentare è stato perseguito dalla UE con decisione dopo la scoperta, avvenuta nel 1986, del cd. “morbo della mucca pazza” (mad cow didease), ossia l’Encefalopatia Spongiforme Bovina (in sigla BSE) malattia neurologica cronica, degenerativa ed irreversibile che colpisce i bovini ed è trasmissibile all’uomo in cui causa l’insorgenza del morbo di Creutzfeldt-Jakob. Gli studi scientifici condotti all’epoca portarono all’individuazione, quale causa della malattia, di una proteina modificata denominata “prione”. Tale proteina, a causa della sua struttura alterata, causava un danno irreversibile alle cellule sane del cervello dell’animale.
Si scoprì, inoltre, che lo sviluppo del prione era dovuto ad una modifica del processo produttivo delle farine (di carne) utilizzate per alimentare i bovini. Per eliminare dalle stesse l’eccesso di grassi, infatti, venivano utilizzati dei solventi potenzialmente pericolosi.
Vietati, vennero sostituiti da un semplice processo di pressione (mirante a separare il grasso dalla farina) che, però, non eliminava i prioni come invece avveniva usando i solventi.
In tal modo il prione, resistente alle alte temperature ed alle normali procedure di disinfezione, generava la malattia nell’animale la cui carne diveniva veicolo di contagio per l’uomo ed ogni altra creatura vivente che di essa o dei suoi sottoprodotti si nutrisse.
Uno scenario apocalittico da cui è nata, per reazione, l’attuale legislazione alimentare europea.
To be continued …