Compravendita di cereali – danni da acquisto coattivo simulato
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11314/2018 ha riconosciuto il diritto della parte lesa a seguito di acquisto coattivo (cfr. art. 1515 – 1516 c.c. nonchè condizioni generali di contratto unificate italiane interassociative in materia di compravendita di cereali) ad essere risarcita del danno subito.
La fattispecie concreta all’esame del Tribunale: le parti stipulavano una serie di contratti ad esecuzione differita per la compravendita di cereali (nella fattispecie seme di soia biologica). Il venditore non riusciva ad adempiere. Il compratore, a tutela delle proprie ragioni, sceglieva di far celebrare i cd. acquisti in danno e si procurava (asseritamente) la merce ad un prezzo molto superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito. Per l’effetto, chiedeva al venditore il pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno subito (differenza prezzo = prezzo di aggiudicazione – prezzo contrattuale).
Ne scaturiva un contenzione arbitrale, sviluppatosi in primo e secondo grado, durante il quale il venditore chiedeva al Collegio Arbitrale di verificare l’effettiva esecuzione degli acquisti in danno, ossia l’effettivo esborso da parte del compratore della somma richiesta a titolo di differenza prezzo. Il venditore dichiarava, quindi, di rinunciare agli acquisti in danno e chiedeva la liquidazione della differenza prezzo in base ai listini di borsa.
Il venditore contestava tale decisione impugnando i lodi arbitrali avanti all’Autorità Giudiziaria la quale, accogliendo l’impugnativa, annullava i lodi (cfr. in argomento, i precedenti post del 2015 e 2016 sull’argomento in questo blog).
Con la sentenza qui in commento il Tribunale di Milano ha ribadito l’illiceita’ della condotta tenuta dal compratore (definita in motivazione “pacificamente illecita”) ed accolto la domanda risarcitoria formulata dal venditore. Per l’effetto, ha condannato il compratore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal venditore tra i quali vanno annoverate le somme versate dal venditore a titolo di spese per la celebrazione dei giudizi arbitrali e le spese di patrocinio in tale sede.
Conseguentemente, il Tribunale ha condannato parte compratrice al risarcimento di tale somma, quantificata nel caso di specie in circa 75.000,00 euro.
La pronuncia in esame è degna di nota, nel profilo che qui interessa, per aver riconosciuto quale danno patrimoniale subito dal venditore le spese arbitrali (ossia il compenso spettante al collegio arbitrale ed all’ente che ha amministrato l’arbitrato) e le relative spese di patrocinio.
L’avv. Rebellato ha patrocinato, sin dalla fase arbitrale, le ragioni del venditore.