Arbitrato GAFTA e condizioni generali di contratto
In data 4 novembre 2015 il Collegio Arbitrale del GAFTA di Londra ha emesso due lodi arbitrali (14-580 e 14-581) con cui ha accolto la domanda risarcitoria formula da un compratore italiano in relazione all’inadempimento di tre contratti di compravendita di seme di soia stipulati con scadenza economica.
Le due azioni arbitrali sono particolarmente interessanti per i seguenti motivi:
– in primo luogo perchè le parti hanno stipulato contratti di vendita facenti riferimento alle condizioni generali n. 125 della Cerealsemi di Genova (Camera Arbitrale dei Cereali e dei Semi), ma nel contempo hanno richiamato la clausola arbitrale GAFTA n. 125, devolvendo così ogni controversia ai contratti alla giurisdizione di autorità arbitrale terza e soggetta al diritto inglese, che non coincide con la lex contractus, che è quella italiana nè con la legge propria di nessuna delle parti in causa.
– in secondo luogo perchè la formula di redazione della clausola arbitrale potrebbe dar luogo a contestazioni. Si, infatti, la legge della legge italiana che lex contractus ha imposto al collegio arbitrale di verificare la validità della clausola anche secondo la legge, e ciò sulla base dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che le parti si manifestano con chiarezza e precisione (cd. Relatio perfecta) la propria volontà di devolvere le proprie controversie in arbitrato.
– in terzo luogo perchè il merito della controversia riguarda le modalità di esecuzione di un contratto FOB marittimo, con riferimento alle previsioni Incoterms, in particolare nn. A4 e B7. In sostanza, l’inadempimento del venditore è nel frattempo di consegna contrattualmente previsto. Obbligo del compratore, invece, è quello di inviare tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della nave (cd. Notice) con la quale verrà eseguito il trasporto della merce.
– in quarto luogo, perchè in risposta all’inadempimento della venditrice è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, nella forma della cd. differenza prezzo, come previsto nell’art. XVIII delle condizioni generali di contratto n. 125 Cerealsemi. Il risarcimento è pari alla differenza tra il prezzo pattuito in contratto ed il prezzo di listino della merce nel giorno dell’inadempimento. Ossia è pari all’esborso subito dalla parte adempiente, in questo caso il compratore, per procurarsi sul mercato la merce non consegnatagli. Quale base di calcolo, il collegio arbitrale ha utilizzato i listini della Borsa merci di Milano editi dall’Associazione Granaria di Milano. Per quanto riguarda il fondo è stato previsto un risarcimento di circa 1.900.000,00 euro,
– in questione ed ultimo luogo i lodi arbitrali, in termini determinati del tasso d’interesse, hanno escluso l’applicabilità del tasso previsto dall’art. XVIII delle condizioni generali di contratto (BCE + 4%), preferendo applicare il tasso previsto dall’Arbitration Act, sezione 49 (pari al 4%) sul presupposto che il tasso contrattuale previsto natura natura punitiva perchè eccessivamente alto. Sul punto, non sono condivisibili in quanto non sembrano possibili lex contractus, che è la legge sostanziale, in favore della lex processus.
Sono i lodi sono oggetto d’impugnazione avanti al Collegio Arbitrale d’Appello del Gafta.
Entrambi i procedimenti arbitrali di primo grado sono stati patrocinati, in nome e per conto del compratore, dall’avv. Rebellato.