Commercio di sostanze alimentari nocive – sequestro penale – aflatossine
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33447 / 2023 ha annullato l’ordinanza di sequestro probatorio emessa dal Tribunale di Verona relativa ad oltre settemila tonnellate di granoturco stoccato a magazzino da un commerciante di cereali e contaminato da aflatossina B1.
Nella prospettazione del Pubblico Ministero, condivisa dal Tribunale, integra il reato p.p. dall’art. 444 c.p. la “detenzione per il commercio di ingenti quantitativi di granoturco contenenti aflatossine in misura molto superiore alle soglie previste dalla normativa di settore, e per tale ragione alimento pericoloso per la salute pubblica“.
La Corte di Cassazione, invece, ha accertato l’insussistenza del fumus delicti commissi perchè “in tema di reati contro l’incolumità pubblica, ai fini della configurazione del reato di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) è necessario che gli alimenti siano destinati al commercio ed abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute“. Tale ultima circostanza “deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica o altro mezzo di prova (Cass. 54083/2017)”.
Nel caso in questione tale prova non è stata fornita dall’accusa, e la difesa ha dimostrato che:
– la contaminazione da aflatossina è un fatto “naturale”;
– la detenzione di cereali contaminati da aflatossine non è vietata dalla legge:
– il prodotto stoccato era in fase di lavorazione, ossia di pulitura;
– il prodotto sequestrato non era destinato direttamente all’alimentazione umana.
A seguito del provvedimento della Corte, e dell’esecuzione delle analisi di laboratorio, il granoturco è stato immediatamente dissequestrato ed il procedimento penale archiviato.
L’avv. Rebellato ha patrocinato, sia avanti al Tribunale del Riesame che in Cassazione, le ragioni degli imputati e della società proprietaria della merce.