Condizioni generali di contratto, pagamento forniture non contestate e compensazione
Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza ex art. 648 cpc del **.07.2022 resa nel procedimento civile n. ****/2022 RG si è pronunciato su un’ interessante questione inerente l’applicazione delle condizioni generali di contratto.
Il venditore reclamava il pagamento di forniture di merce non contestate (alcune quote del contratto), mentre il compratore eccepiva l’intervenuta compensazione tra tali somme e quanto da esso vantato a titolo di differenza prezzo in relazione ad altre e diverse quote dello stesso e di un altro contratto in corso tra le parti. Riteneva, per tale ragione, il compratore che le forniture non pagate dovessero considerarsi contestate e, quindi, che sussistesse in materia la competenza esclusiva della camera arbitrale indicata in contratto.
Il Tribunale, adito in via monitoria dal venditore per ottenere il pagamento delle fatture, concedeva in sede di opposizione la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sul presupposto che le forniture non pagate non erano state contestate, e quindi, era ammissibile il ricorso alla giurisdizione ordinaria pur in presenza di valida clausola arbitrale.
Inoltre, sottolineava che il credito per differenza prezzo è pacificamente risarcitorio e, quindi, non può essere oggetto di compensazione legale.
Inoltre, che la compensazione richiesta in via riconvenzionale da parte compratrice era domanda coperta dalla clausola arbitrale e, quindi, non poteva essere in ogni caso fatta valere avanti l’Autorità Giudiziaria.
Di conseguenza, Il Tribunale rigettava ogni altra richiesta istruttoria del compratore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La relativa sentenza di merito non è ancora stata emessa.
L’avv. Rebellato nel giudizio in questione ha assunto la difesa del venditore.