Compravendita di cereali, vizi e termini di contestazione
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 29.10.2021 resa nel procedimento civile n. 41**/2021 RG, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con cui il Venditore di una partita di mais aveva chiesto il pagamento di alcune fatture relative alla consegna di sei camion di merce effettuate nell’ambito di un contratto n. 103 Ager Bologna.
Il Compratore, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito – in ragione dei vizi da lui lamentati, l’incompetenza del Tribunale per effetto della clausola arbitrale presente in contratto.
A sostegno delle proprie affermazioni, il Compratore produceva due rapporti di prova emessi da un Laboratorio privato attestanti la presenza di chicchi spezzati e corpi estranei.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni del Compratore concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto osservando – tra le altre cose – che le fatture azionate non erano state contestate nei termini e con le modalità previste dall’art. 7 delle Condizioni Generali Unificate adottate da AGER Bologna, ossia “entro e non oltre 2 giorni successivi al ricevimento della merce“.
Sempre in base alla stessa norma il reclamo deve “contenere a pena di nullità, l’indicazione specifica delle caratteristiche contestate“. Anche questa indicazione, ovviamente, non era stata rispettata.
Ancora, trattandosi di vizi rilevabili mediante analisi di Laboratorio, trova applicazione anche l’art. 9 comma 2 delle cond.gen. in forza del quale il compratore che “intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati – sotto pena di decadenza – al Laboratorio dell’Associazione indicata in contratto, o ad altro laboratorio se specificatamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento:
a) 5 giorni se depositati, o 3 giorni se spediti …;
b) 3 giorni per il prodotto da essiccare.
Va sottolineato che “l’onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni” ex art. 8 delle condizioni generali di contratto, compete “al compratore per le vendite franco arrivo” com’era nel caso di specie.
Tutte queste considerazioni hanno portato il Tribunale a considerare l’opposizione del Compratore totalmente infondata ed a concedere, quindi, immediatamente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in quanto relativo a consegne di merce non contestata.
L’opposizione del Compratore, in altre parole, era meramente strumentale e dilatoria, ma è stata immediatamente bloccata dal mancato rispetto delle precise formalità di rilevazione e contestazione dei vizi previste dalle cond.gen.
A seguire, il Compratore costretto al pagamento ha rinunciato all’opposizione e, quindi, il decreto ingiuntivo ottenuto dal Venditore è divenuto definitivo.
Lo Studio, nel procedimento, ha rappresentato e difeso il Venditore.
PS: L’analisi del rapporto tra la clausola arbitrale prevista in contratto e le contestazioni dei vizi non corrette è oggetto del post pubblicato il 12.05.2022