Mutatio libelli ex art. 1453 c.c. ed arbitrato: Trib. Padova n. 917-2021
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 917 – 2021 (passata in giudicato) ha accolto l’eccezione di incompetenza basata sulla clausola arbitrale rituale prevista nei contratti di compravendita stipulati tra le parti.
I contratti, aventi ad oggetto la compravendita di granaglie, facevano riferimento per la disciplina sostanziale alle condizioni generali unificate interassociative italiane, ma non contenevano la clausola arbitrale irrituale tipica di questi contratti, bensì una clausola autonoma per arbitrato rituale di diritto con arbitro unico.
Sottolinea il Tribunale di Padova che in forza di Cass. SU 24153 – 2013 l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione così come accade quando si tratta di decidere dell’esistenza di una clausola arbitrale per arbitrato estero (cfr. Cass. SU 23418/2020).
Così qualificata l’eccezione di arbitrato quale eccezione d’incompetenza, il Tribunale rileva la tempestività della stessa, che va proposta con la comparsa di costituzione e risposta ma senza l’utilizzo di formule sacramentali “essendo sufficiente l’avvenuta deduzione, in fatto e diritto, della sussistenza di una clausola compromissoria” (Cass. 15890/2012).
La questione d’interesse affrontata e risolta dal Tribunale consiste nell’affermazione della propria incompetenza anche a seguito della mutatio libelli ex art. 1453 c.c. effettuata dall’attore che, dopo aver inizialmente chiesto l’adempimento del contratto, ossia il pagamento della merce, a fronte dell’eccezione d’inadempimento avanzata dal convenuto, aveva optato per l’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Sosteneva, quindi, l’attore che l’accettazione della giurisdizione ordinaria da parte del convenuto in relazione alla domanda di adempimento si estendeva automaticamente alla domanda di risoluzione formulata ex art. 1453 c.c. in prima udienza.
Il Tribunale di Padova ha respinto la tesi dell’attore osservando che “l’accettazione (da parte del convenuto) della giurisdizione, in maniera chiara e specifica solo con riferimento alla domanda di adempimento coattivo, rende evidente la limitazione solo a quella precisa domanda e non anche a quella, pur proponibile in qualsiasi momento, di risoluzione.
In altre parole, proprio perché è consentito all’attore agire in un primo momento per ottenere l’adempimento e chiedere poi anche in corso di causa la risoluzione del contratto, l’accettazione della giurisdizione da parte del convenuto è specifica e limitata alla domanda per cui è fatta e non si estende anche all’altra che l’attore avrebbe potuto proporre e ha poi proposto, non valendo il ragionamento contrario (e cioè che l’accettazione della giurisdizione ordinaria rispetto all’azione di adempimento consente di estendere l’accettazione anche alle altre domande che possono essere proposte dall’attore). Mutata la domanda viene quindi nuovamente in rilievo l’eccezione di incompetenza per la clausola arbitrale.
L’accettazione della giurisdizione (e quindi, al contrario, la rinuncia a far valere la clausola compromissoria), pertanto, non può estendersi ad una diversa domanda, dovendo essere rapportata a quella specifica a cui accede, lasciando poi che la clausola compromissoria sopravviva per ogni altra diversa controversia.”
A tale conclusione il Tribunale giunge perchè la domanda di adempimento del contratto è radicalmente diversa, anzi opposta, nei suoi presupposti rispetto a quella di risoluzione del contratto:
“… indubbio, peraltro, che la domanda di risoluzione sia domanda diversa rispetto a quella di adempimento, trattandosi di domande aventi diverso petitum e diversi presupposti ( l’azione di adempimento è infatti diretta a dare attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento, mentre quella di risoluzione è diretta alla rimozione dell’assetto di interessi, richiedendo altresì l’accertamento della gravità dell’inadempimento) tanto che l’art. 1453 comma secondo c.c. costituisce norma derogatoria al divieto di mutatio libelli (cfr cass SU 8510/2014)“.
Nel giudizio in esame, lo Studio ha assunto la difesa della convenuta.