Cassazione S.U. n. 1914-2021 – Agricoltura Biologica: è competente il giudice ordinario per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli OdC
Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno deciso il conflitto di giurisdizione conseguente all’affermazione, nella sentenza n. 4119/2019 del Consiglio di Stato, della giurisdizione amministrativa in relazione all’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di Controllo nei confronti di un operatore del settore biologico.
Questa sentenza chiude, unitamente alla di poco successiva pronuncia n. 1829/2021 del Consiglio di Stato, definitivamente la questione apertasi a seguito della declaratoria, con sentenza n. 772/2018 TAR Basilicata.
Le Sezioni Unite osservano che il sistema dell’agricoltura biologica prevede, sin dall’origine, (in Italia si deve fare riferimento al D.Lgs n. 220/1995 attuativo del Reg. CE 2092 – 1991) la possibilità che il controllo sull’operatore sia affidato ad un’organismo privato che rilascia la certificazione in base ad un provvedimento autorizzatorio emesso dall’Autorità competente dello Stato. All’Autorità competente spetta, quindi, la vigilanza sugli OdC.
Inoltre, la Corte osserva che il sistema sanzionatorio, oggi disciplinato dal D.Lgs. 20/2018 e prima dal DM 20.12.2013 e dal D.Lgs. 220/1995, non prevede l’esercizio, da parte dell’OdC chiamato ad irrogare la sanzione, di alcuna discrezionalità.
A ciò si aggiunga che la Corte del Lussemburgo, con sentenza del 29.11.2007 C-393-05, aveva sottolienato che gli Organismi di Controllo devono rendere conto all’Autorità competente della loro attività informandola delle irregolarità ed infrazini constatate nonchè delle sanzioni inflitte.
Da tale rilievo la Corte europea ha tratto la conclusione che “il ruolo ausiliario e preparatorio attribuito agli organismi privati … nei confronti dell’Autorità competente non può essere considerato una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri”.
Sulla scorta di tali considerazioni le Sezioni Unite precisano che “sebbene la Corte di Giustizia non abbia negato la possibilità per gli Stati membri di attribuire ai certificati natura pubblica, il sistema, quale ridisegnato da ultimo dal legislatore nazionale ai fini dell’armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di agricoltura biologica, … non sembra giustificare le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato il cui nucleo essenziale sta … nell’affermazione secondo cui l’attivita’ dell’OdC … può qualificarsi come esercizio privato di una funzione pubblica…(e) trattandosi dell’esercizio di una funzione pubblica per effetto di delega, la posizione giuridica del privato di fronte all’esercizio di tale potere autoritativo ha consistenza di interesse legittimo”.
Precisa la Suprema Corte che, nel caso degli OdC, la delega, interpretata alla luce della normativa comunitaria, presuppone in realtà l’esercizio di un potere di autorizzazione da parte dell’Autorità pubblica di vigilanza subordinato al rispetto della sussistenza di requisiti tassativi previsti dalla legge in capo agli organismi di controllo, di modo che risulti garantita l’obiettività ed assicurata l’efficienza dei controlli effettuati dagli organismi privati.
Ne consegue che la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dall’operatore destinatario dei provvedimenti sanzionatori deve ritenersi un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e non di quella amministrativa.