Consiglio di Stato n. 1829/2021 : Agricoltura Biologica – confermata la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori degli OdC
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1829/2021 del 3 marzo, ha probabilmente chiuso il contrasto di giurisprudenza creatosi negli ultimi anni tra la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte di Cassazione in tema di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di Controllo a seguito della contestazione di una “non conformità” nei confronti di un operatore del settore biologico.
Il conflitto era stato aperto dalla sentenza n. 4114/2019 del Consiglio di Stato che, in materia, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Poco dopo, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n. 9678/2019) aveva, invece, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sul presupposto della natura privatistica dell’attività svolta dagli OdC, sia pure quali ausiliari della pubblica Autorità Competente.
Con la sentenza n. 1829/2021 il Consiglio di Stato abbandona il proprio precedente orientamento conformandosi alle Sezioni Unite della Cassazione osservando che:
“… I provvedimenti impugnati non hanno carattere autoritativo e non rappresentano esercizio di una pubblica funzione “per effetto di delega”, configurandosi piuttosto quale esercizio di un’attività ausiliaria rispetto al potere di sorveglianza e controllo attribuito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ...”
La sentenza ribadisce, altresì, quale sia la natura della certificazione emessa dagli OdC:
“… come affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le certificazioni di … (nome OdC coinvolto – ndr) si configurano, infatti, come “strumenti di circolazione di informazioni destinate in particolare ai consumatori quali attestazioni di conformità del prodotto agli standard di legge e di garanzia dell’affidabilità al riguardo dell’impresa e dei suoi prodotti, in conformità a quanto afferma il considerando 22 del reg CE 834/2007, che afferma che <<è importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero pertanto essere strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive>>” (Cass. Sez. Un. ord. n. 9678/2019 e sentenza n. 1914/2021 cit.).
Ne consegue che:
“… l’attività degli organismi privati di controllo, dunque, quale disciplinata dal Regolamento CE n. 2092/91, prima, e successivamente dai Regolamenti CE 834/07 e 967/08, nonché dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 20/2018, nel sistema complessivamente delineato, è “attività di certificazione di diritto privato, legata a parametri tecnici, in adempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale con il produttore biologico, che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità” e la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio deve ritenersi di diritto soggettivo...”.
Da tali considerazioni deriva, pertanto, la sussistenza della giurisdizione ordinaria quanto all’impugnazione dei provvedimento emessi dagli OdC nei confronti degli operatori soggetti al loro controllo.
La sentenza è, però, interessante anche per un altro profilo, puramente documentale, perchè l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione ha impedito al Consiglio di Stato di entrare nel merito di questa ulteriore questione.
Risulta, infatti, che la sentenza del TAR impugnata in Consiglio di Stato non solo aveva dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ma aveva anche annullato i provvedimenti sanzionatori emessi dallo OdC per “violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa” in quanto la condotta posta in essere dall’operatore sanzionato non era intenzionale ma “ascrivibile effettivamente alla categoria della colpa lieve“.
Tale affermazione del TAR non è in alcun modo condivisibile perchè il sistema di controllo e sanzionatorio previsto per l’agricoltura biologica prescinde dall’elemento soggettivo dell’illecito ossia la sanzione scatta sul solo presupposto oggettivo della sussistenza del fatto vietato.
Se, infatti, un prodotto biologico viene coltivato o commercializzato in violazione della normativa di settore, deve essere escluso dallo stesso privandolo della relativa qualifica.