La situazione della giustizia in Italia nel 2020 – pillola n. 5
Il 29 gennaio è stato inaugurato presso la Corte di Cassazione l’anno giudiziario. Nel corso della cerimonia il Primo Presidente della Corte dott. P. Curzio, ha presentato la “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020” che fa il punto sull’andamento del sistema nel periodo 30.06.19 – 30.06.20 per la giurisdizione ordinaria (di primo e secondo grado) e nel periodo 01.01 – 31.12.2020 per quanto riguarda la Cassazione.
RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA NELL’ANNO 2020 DA PARTE DEL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DOTT. P. CURZIO
Appare opportuno riportare integralmente il paragrafo della relazione dedicato alle conseguenze sul processo penale nell’attuale situazione.
La gravità dei problemi e del quadro generale che ne emerge richiede un serio e qualificato intervento normativo riformatore che possa rendere conforme il sistema penale italiano ai principi costituzionali e di civiltà giuridica cui si ispira.
LE RICADUTE A LIVELLO PROCESSUALE DELL’INEFFETTIVITA’ DEL SISTEMA PENALE – PAG. 46-48
” La mancata rivisitazione complessiva del codice penale e delle disposizioni di legge speciali contenenti previsioni incriminatrici, dei beni giuridici meritevoli di effettiva tutela, nonché il mancato ripensamento del sistema sanzionatorio provoca pesanti ricadute negative non solo sull’effettività del diritto penale, ma anche sull’efficienza del processo penale, chiamato a gestire, in un sistema caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale, una smisurata quantità di notizie di reato, del tutto sproporzionate rispetto alla effettiva capacità di trattazione, e a garantire la ragionevole durata delle procedure nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive.
Il recupero dell’efficacia della giurisdizione penale e l’attuazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) presuppone, pertanto, la contemporaneità dell’intervento riformatore sia in ambito sostanziale che processuale.
Richiede, altresì, una complessiva rivisitazione organica delle varie fasi in cui si articola il procedimento, oggetto di plurime novelle settoriali che hanno inciso sulla coerenza del modello.
Sollecita, poi, un attento bilanciamento tra esigenze di razionalizzazione, di effettività delle garanzie difensive, qualità e tempi della giurisdizione, efficacia della risposta.
Tale esigenza è resa impellente dalla circostanza che le indagini preliminari, da fase meramente preparatoria del processo in senso tecnico, sono diventate il baricentro del rito a causa della dilatazione dei tempi di celebrazione del dibattimento, costituente, nelle intenzioni del legislatore, il vero fulcro del processo.
Le cause di questa situazione sono molteplici:
- il rilevantissimo numero delle notizie di reato in ordine alle quali si rende necessario lo svolgimento delle investigazioni da parte di un numero di magistrati inquirenti gravati da eccessivi carichi di lavoro;
- la conseguente diffusa difficoltà di compimento diretto di atti d’indagine da parte del magistrato cui spetta successivamente la scelta tra la richiesta di archiviazione e il promovimento dell’azione penale in presenza dei relativi presupposti;
- l’assenza di pregnanti controlli giurisdizionali su alcuni momenti topici delle indagini preliminari quali l’iscrizione nel registro degli indagati, i termini di durata delle indagini, la correttezza della contestazione, direttamente incidente sul sub-modello procedimentale e sulla possibilità o meno di utilizzo di determinati mezzi di prova, riservati ai delitti più gravi, ma sempre rispettosi dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
Per restituire fisiologia alla fase procedimentale occorre sciogliere alcuni nodi generali quali:
– i rapporti tra diritto penale e diritto processuale penale;
– l’attualità della previsione di un’azione penale “temperata”;
– il rapporto tra numero delle notizie di reato, flussi dei procedimenti, capacità di definizione da parte degli uffici requirenti e giudicanti, carichi esigibili;
– recupero degli spazi per il compimento di atti d’indagine da parte del pubblico ministero;
– completezza delle indagini preliminari, comprensive della ricerca degli elementi a favore della persona indagata, quale precondizione per l’accesso ai riti semplificati e per restituire fisiologia alla fase dibattimentale.
Soltanto una verifica giurisdizionale tempestiva sull’ipotesi di accusa può consentire di:
– recuperare la centralità del dibattimento;
– restituire alle indagini preliminari la loro funzione di elaborazione dell’ipotesi di accusa da sottoporre alla verifica giudiziale nel contraddittorio fra le parti;
– prevenire il rischio di trasformazione della custodia cautelare in carcere in anticipata espiazione della pena;
– scongiurare improprie forme di supplenza da parte degli organi di informazione mediante la celebrazione di pseudo processi mediatici che, oltre ad alimentare una morbosa ed esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinano un’impropria sovrapposizione tra la realtà e la dimensione virtuale, producono un’innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di pietas – che pure è uno dei pilastri della convivenza civile – non contribuiscono alla comprensione delle problematiche umane e sociali sottese ai vari accadimenti, calpestano la presunzione costituzionale di non colpevolezza creando dei veri e propri “mostri mediatici”, vanificano il principio di pari dignità di ogni persona, solennemente affermato dall’art. 2 della Costituzione.”