La situazione della giustizia in Italia nel 2020 – pillola n. 4
Il 29 gennaio è stato inaugurato presso la Corte di Cassazione l’anno giudiziario. Nel corso della cerimonia il Primo Presidente della Corte dott. P. Curzio, ha presentato la “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020” che fa il punto sull’andamento del sistema nel periodo 30.06.19 – 30.06.20 per la giurisdizione ordinaria (di primo e secondo grado) e nel periodo 01.01 – 31.12.2020 per quanto riguarda la Cassazione.
RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA NELL’ANNO 2020 DA PARTE DEL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DOTT. P. CURZIO
LA CRISI DI EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO PENALE – PAG. 43-44
Il sistema penale è da tempo interessato da una crisi di effettività e autorevolezza.
Le cause sono molteplici.
1) L’ipertrofia delle fattispecie incriminatrici esprime la tendenza a confi-gurare la giustizia penale quale unica forma di risposta alle “emergenze”:
Vengono considerate “emergenze”:
– la manifestazione di nuovi fenomeni in precedenza sconosciuti, dovuti ai mutamenti della tecnologia e, più in generale, delle condizioni di vita,
– la maggiore diffusione di forme di criminalità già note.
2) La formulazione delle fattispecie incriminatrici “emergenziali”.
a) Da un lato sono state formulate norme che, invece di descrivere la condotta vietata nel rispetto dei principi di tipicità e di determinatezza, contengono illustrazioni di tipo sociologico dei “fenomeni” e non dei “fatti” criminosi (ad esempio le disposizioni in tema di criminalità mafiosa).
b) Dall’altro è stata data veste normativa a specifici accadimenti che hanno destato particolare allarme nell’opinione pubblica (ad esempio alcune ipotesi circostanziali di minorata difesa).
3) L’anticipata soglia di punibilità agli atti preparatori con conseguente valorizzazione della dimensione soggettiva a scapito di quella oggettiva (ad esempio, in materia di eversione, terrorismo o di immigrazione).
4) Il diritto penale simbolico ossia la tendenza del legislatore ad utilizzare alcune disposizioni penali allo scopo di rassicurare il corpo sociale rispetto ad alcuni accadimenti che hanno destato un’eco particolare.
L’insieme di questi fattori pone problemi di coerenza del sistema e amplia lo spazio di intervento della magistratura in ambiti che, in un moderno ordinamento democratico, richiederebbero risposte articolate e non necessariamente di tipo giudiziario.
Inoltre, accentua la discrezionalità giudiziaria a scapito della prevedibilità delle decisioni.
Nel contempo, la proliferazione di norme penali rende necessari due ulteriori tipi di intervento per evitare la paralisi del sistema:
1) l’adozione di provvedimenti di depenalizzazione;
2) l’introduzione di istituti che consentano di escludere la punibilità in concreto con prevalenti, se non esclusive, finalità deflattive:
– oblazione (artt. 162 e 162-bis cod. pen.),
– speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.),
– sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.),
– condotte riparatorie con efficacia estintiva (art. 162-ter cod. pen.),
– varie forme di adempimento nel diritto penale tributario, del lavoro, ambientale.
L’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici è spesso accompagnata dall’inasprimento del trattamento sanzionatorio sia in termini quantitativi che qualitativi.
Sotto il primo profilo, l’aumento delle pene edittali pone problemi di ragionevolezza fra il trattamento previsto per i reati originariamente disciplinati dal codice penale e per quelli introdotti ex novo dal legislatore, con inevitabili problemi di costituzionalità per contrasto con i principi di uguaglianza di trattamento tra situazioni analoghe e di proporzionalità della pena.
Per quanto attiene agli aspetti qualitativi il problema maggiore è rappresentato dalla confisca che, nel corso del tempo, ha assunto una veste polifunzionale nonché dalle pene accessorie, oggetto di recenti declaratorie di incostituzionalità conseguenti alla previsione di rigidi automatismi sanzionatori.
Infine, non va sottovalutato il fatto che una legislazione penale basata su singole emergenze sta determinando, per ciascuna di esse, la creazione di tanti sotto-sistemi connotati da norme contenenti previsioni speciali e, talora, persino eccezionali.
Sulla base di tali considerazioni il Primo Presidente della Corte auspica un ripensamento delle modalità dell’intervento normativo in campo penale al fine di limitare la proliferazione dei reati.
Il modus operandi del Legislatore nel settore penale, basato sull’emergenza, mette a rischio il legame esistente tra produzione legislativa e principio di effettività del sistema penale, che è principio di rilievo costituzionale (artt. 111 e 112) e concorre alla legittimazione delle norme penali.
Ciò perchè i costi economici e umani generati dall’amministrazione della giustizia penale sono accettabili solo a condizione che essi siano giustificati, ossia che le norme penali producano risultati effettivi operando nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzione.