D.Lgs. 231: inapplicabile alle società unipersonali se manca un autonomo centro d’interessi
Il GIP presso il Tribunale di Milano, con sentenza n. 971/2020 del 16.07.2020 ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cpp nei confronti di una società unipersonale imputata ex D.Lgs. 231/01 in relazione al reato presupposto di truffa ai danni dello Stato (640 comma 2 cp).
I due amministratori della società avevano occupato abusivamente uno spazio pubblico senza pagare il dovuto tributo al Comune falsificando le ricevute dei bollettini postali per far apparire eseguito il pagamento richiesto.
La società imputata dell’illecito amministrativo dipendente da reato era una srl semplificata, con capitale sociale pari ad 1 euro ed avente come unico socio il presidente del CdA imputato del reato presupposto insieme al fratello consigliere di amministrazione.
La sentenza di non luogo a procedere è fondata sul presupposto che in un tale assetto societario non è possibile ravvisare un centro di interessi diverso dalle persone fisiche in quanto non sussiste organizzazione societaria alcuna.
Il presupposto giuridico di tale conclusione è la previsione, nel D.Lgs. 231, della responsabilità dell’ente quando lo stesso si configura come un autonomo centro di interessi rispetto alle persone fisiche autrici del reato, ossia dotato di un’organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell’impresa e che può, quindi, operare sotto la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore che agiscono nell’interesse dell’ente.
La questione risulta dibattuta in giurisprudenza ove è stata affrontata soprattutto in relazione all’applicabilità del D.Lgs. 231 alle imprese individuali (cfr. Cass. 18941/2004 – Tr. Roma 30.05.2003, Cass. 30085/2020).
Peraltro la forma societaria e/o individuale adottata dall’ente non comporta l’automatica applicazione / esclusione del D.Lgs. 231 in quanto ciò che conta è la sussistenza di una struttura organizzativa complessa, che può sussistere anche in imprese individuali facenti capo ad una sola persona fisica ma fortemente strutturate all’interno (Cass. 49056/2017).
In estrema sintesi, poichè il D.Lgs. 231 è finalizzato a punire la cd. “colpa di organizzazione” dell’ente, perchè lo stesso possa trovare applicazione è necessario che un’organizzazione sussista, ossia che l’ente possa essere considerato un autonomo centro di interessi e rapporti giuridici differenziato dalla persona fisica autrice del reato presupposto.