L’assegno di mantenimento a favore dei figli va commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori – Cass. 19299/2020
Con l’ordinanza n. 19299 /2020, emessa il 16 settembre scorso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un medico dentista a carico del quale, in sede di separazione dal coniuge, era stato disposto un assegno di mantenimento di euro 3.000,00- in favore dei figli.
Il medico, nel giudizio di divorzio, aveva chiesto la riduzione dell’assegno ad euro 1.000,00 mensili deducendo, in particolare, l’insorgenza di una malattia invalidante tale da compromettere la sua capacità lavorativa, con la conseguente riduzione del proprio reddito a soli 15.000,00 euro mensili percepiti a titolo di pensione.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, riduceva l’assegno ad euro 1.900,00 mensili. Avverso tale decisione il medico interponeva appello che la Corte accoglieva riducendo ad euro 1.400,00 mensili l’assegno di mantenimento.
Il medico interponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ritenendo che l’assegno di mantenimento fosse stato quantificato senza rispettare il principio di proporzionalità in forza del quale è necessaria una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1 marzo 2018, n. 4811).
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza demandando quindi alla Corte d’Appello un rinnovato esame della questione con ciò ribadendo il proprio orientamento in materia (cfr. anche Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).