Il diritto al tempo del coronavirus: il pegno rotativo di prodotti DOP e IGP
La legge di conversione (n. 27/2020) del D.L. n. 18/2020 cd. “cura Italia” ha introdotto una nuova forma di garanzia per le imprese operanti nel settore agro-alimentare: il cd. “pegno rotativo”.
L’art. 2, commi duodecies, terdecies e quaterdecies, infatti, prevede che:
2-duodecies:
“I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri“.
2-terdecies:
“Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri“.
2-quaterdecies:
“Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili“.
Il 29 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo MIPAAF del 23.07.2020 che ha completato la disciplina rendendo, in tal modo, pienamente operativo il nuovo istituto.
Il pegno rotativo, come suggerisce il nome stesso, è una forma di garanzia, ossia le imprese proprietarie dei prodotti indicati dall’art. 2-duodecies possono darli in pegno a terzi in cambio di una somma di denaro.
Oggetto del pegno, però, non può essere qualsivoglia prodotto agricolo, ma solo:
– i prodotti agricoli ed alimentari a denominazione d’origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP);
– i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose DOP e IGP
La caratteristica saliente del pegno è la “rotatività”, ossia il fatto che non è prevista la consegna del bene pignorato al creditore e, nel contempo, è data al debitore la possibilità di utilizzare il bene nel normale processo produttivo sostituendolo, in caso di vendita e/o trasformazione, con altri beni.
La norma (art. 2 duodecies) non dice quali siano i beni a cui il pegno si può trasferire, ma precisa che questi ultimi devono essere individuati.
Sul punto, fa chiarezza il DM 23.07.2020 ove si legge che:
art. 1:
“1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri.
2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.
3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.”
Ossia, i prodotti DOP e IGP possono essere sostituiti quale oggetto di pegno solo da altri prodotti DOP e IGP dello stesso genere e specie, in modo da lasciare inalterato il valore del pegno ed evitare la necessità di rinnovare la stipula dello stesso.
Ancora, va sottolineato che il DM prevede che i prodotti DOP e IGP possano essere sottoposti a pegno “a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri”.
L’art. 2 comma 1 del DM stabilisce che “il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare, per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all’allegato 1, diverso e ogni creditore e conservato a cura del debitore… le indicazioni di cui al medesimo allegato 1”.
Il comma 2 specifica che “contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno…”.
L’individuazione, nell’art. 1 comma 1 del DM, del momento a partire dal quale i beni possono essere sottoposti a pegno permette di affermare che oggetto della garanzia non deve essere necessariamente il prodotto finito (ad esempio le bottiglie di vino in fase di invecchiamento e/o già pronte per la vendita), ma anche il prodotto che deve essere ancora lavorato (ad esempio il vino o l’olio contenuti in botti o silos). L’unico limite, quindi, è dato dal fatto che il prodotto sia già venuto ad esistenza.
Si noti, ancora, quanto alla costituzione del pegno, che la forma scritta non è prevista a pena di nullità in quanto l’art. 2 duodecies del DL 18/2020 precisa che la stipula può avvenire “anche per mezzo di documenti”.
D’altro canto, è pacifico che la forma scritta, consistente nell’inserimento del pegno (e dei prodotti) negli appositi registri previsti dall’art. 2 terdecies e dal DM 23.07.2020 viene richiesta ad probationem in quanto, in mancanza, il pegno sarebbe privo di data certa e, quindi, non sarebbe opponibile ai terzi con ciò vanificando le ragioni del creditore pignorante.
Va precisato, infine, che i registri disciplinati dal DM 23.07.2020 riguardano solo i prodotti per i quali non vige già l’obbligo di annotazione nei registri telematici del SIAN, che sono principalmente l’olio ed il vino. La registrazione nel SIAN, infatti, viene considerata modalità equivalente alla registrazione disciplinata dal DM.
Da ultimo, il DL 18/2020 precisa che al pegno rotativo si applicano gli articoli 2786ss del codice civile in quanto compatibili, ossia la disciplina ordinaria del pegno mobiliare.
L’istituto del pegno rotativo di prodotti DOP e IGP, benchè introdotto dalla legislazione emergenziale, risulta essere una misura sistematica utile ad attribuire alle imprese del settore agroalimentare un’ulteriore strumento di accesso al credito, a maggior ragione in un momento di crisi come quello attuale che, contraendo i consumi, ha portato ad un aumento delle scorte di magazzino.
Ad oggi il nuovo istituto ha attirato l’attenzione di alcuni dei consorzi vitivinicoli italiani più importanti. La stampa specializzata segnala che sono in corso di attuazioni accordi banche/produttori relativamente al Brunello di Montalcino, al Vino nobile di Montepulciano, al Chianti classico, al Barolo ed al Barbaresco.
Rimane, invece, ancora da chiarire compiutamente il rapporto tra l’istituto introdotto dal DL 18/2020 ed precedenti istituti simili, perchè il legislatore non ha dettato alcuna norma di coordinamento in tal senso.
Si tratta degli istituti previsti dal DL 59/2016 (pegno non possessorio), dal DLGS 102/2004 (pegno agricolo), dalla L. 401/1985 (pegno sui prosciutti DOC), dalla L. 122/2001 (pegno sui formaggi stagionati).