Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società fallita: non opera la clausola arbitrale statutaria
Cass. 23.7.2020 n. 15830 ha ribadito che, nel caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto non si applica all’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 LF.
In motivazione si specifica che:
– con orientamento costante la Suprema Corte afferma da tempo che la clausola compromissoria non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori (cfr. Cass. 19308/2014 – 28533/2018).
– detto principio trova giustificazione nel contenuto dell’azione ex art. 146 LF che è strumento di reintegrazione del patrimonio sociale ed opera a garanzia tanto dei soci che dei creditori sociali.
Ciò significa che in detta azione confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione ex art. 2393 c.c. sia l’azione ex art. 2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare perchè i creditori sono terzi rispetto alla società. L’azione ex art. 146 LF esercitata dal curatore è unitaria e, quindi, l’ostacolo all’operatività della clausola compromissoria statutaria derivante dall’art. 2394 c.c. si estende anche all’azione ex art. 2393 c.c. esercitata, ex art. 146 LF, dal curatore.
D’altro canto, il curatore non può che agire postulando la responsabilità degli amministratori ed a tutela dei creditori, e quindi è terzo estraneo rispetto alla clausola compromissoria statutaria.