Agricoltura biologica: TAR Veneto 571/2020 sussiste la competenza del giudice ordinario quanto all’impugnazione delle sanzioni emesse dagli OdC
In un recente post avevamo dato conto della sentenza n. 825-2020 del Tar Bari in relazione all’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di Controllo nei confronti dell’operatore in materia di agricoltura biologica.
Secondo tale sentenza la competenza a decidere sulla questione spetta al giudice amministrativo in quanto l’organismo di certificazione, pur essendo soggetto di diritto privato, svolge attività di carattere pubblicistico nel momento in cui, ravvisata una non conformità, emette i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.
Il TAR Bari richiama sul punto la decisione del Consiglio di Stato n. 4114/2019.
Il mese scorso, la questione si è arricchita di una nuova pronuncia, di senso opposto.
Il T.A.R. Veneto, nella sentenza 06.07.2020, n. 571, chiamato a decidere la medesima questione, ha affermato:
“… Il Collegio, pur essendo a conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2019, n. 4114, rileva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia coeva, abbiano sottolineato che <<…in tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli…gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli e a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi) sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria>> (Cass. civ., sez. un., 5 aprile 2019 n. 9678; in senso adesivo, TAR Emilia-Romagna, 1 ottobre 2019, n. 737).
Trattandosi di decisione ampiamente motivata e molto recentemente espressa dalla Suprema Corte, Giudice di ultima istanza in punto giurisdizione, il Collegio ritiene di non potere che aderire, allo stato, alla statuizione delle Sezioni Unite, attesa la contiguità tra la controversia esaminata nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione e quello in questa sede in oggetto, tenuto conto, altresì, che la contraria decisione del Consiglio di Stato sopra citato risulta essere stata impugnata proprio avanti alla Corte di Cassazione.“
Non rimane, quindi, che attendere l’esito dell’impugnazione della sentenza n. 4114/2019 emessa dal Consiglio di Stato per capire se, in tema di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di Controllo, la competenza spetti all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria oppure al Giudice Amministrativo.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito nella sentenza n. 9678/2019 a Sezioni Unite, lascia, ad oggi, pochi dubbi in proposito.