DLGS 231/2001 – La responsabilità amministrativa degli enti: cenni generali
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità delle persone giuridiche che ha come scopo la prevenzione del rischio penale d’impresa.
Si tratta di una forma di responsabilità autonoma e diretta delle persone giuridiche che, seppur denominata “responsabilità amministrativa” ha natura sostanzialmente penale perchè presuppone sempre la commissione di un reato nell’interesse ed a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica che ha un ruolo all’interno della prima.
La previsione di una siffatta responsabilità in capo ad un soggetto diverso da una persona fisica è un’innovazione di portata epocale nella tradizione penalistica dell’Europa occidentale che è sempre stata basata su una concezione antropocentrica del diritto penale e di cui è espressione massima il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) in forza del quale la responsabilità penale è propria solo della persona fisica, con la conseguenza che “societas delinquere non potest“.
Il superamento di tale principio non significa, però, che nel D.Lgs. 231/2002 venga prevista e/o punita la commissione da parte dell’ente di un autonomo illecito.
Il D.Lgs, infatti, si limita a prevedere a quali condizioni l’illecito penale commesso dalla persona fisica (cd. reato presupposto) possa essere ascritto alla persona giuridica, il che si verifica quando il reato viene commesso nell’interesse od a vantaggio della persona giuridica da un soggetto ad essa legato da un rapporto organico.
In altre parole, la persona fisica risponde personalmente in sede penale della propria condotta illecita mentre alla persona giuridica (nel cui interesse od a cui vantaggio tale condotta illecita è stata commessa) viene comminata una sanzione “amministrativa”.
La natura penale della responsabilità dell’ente, quindi, deriverebbe dal fatto che la competenza ad accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi commessi dall’ente non spetta all’Autorità amministrativa, come accade per gli illeciti amministrativi veri e propri, ma al giudice penale chiamato ad accertare e punire il reato presupposto commesso dalla persona fisica. Ne consegue la previsione di un processo disciplinato sulla falsariga di quello penale, che si conclude con l’emissione di una sentenza nei confronti della persona giuridica e con l’attribuzione al Pubblico Ministero del potere di svolgere le indagini, contestare l’illecito all’ente e sostenere l’accusa in giudizio.
Il D.Lgs attua la delega contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 che è normativa di ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
– Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995,
– del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996,
– del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
– di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996,
– nonchè della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
To be continued