La situazione della giustizia in Italia – pillola n. 5
Di seguito e nei prossimi post una selezione delle considerazioni più importanti:
(ciò determinerà) … un significativo allarmante incremento (pari a circa il 50%) dell’attuale carico di lavoro del giudice di legittimità …
… le Sezioni penali della Corte di cassazione … definiscono attualmente circa 50.000 procedimenti annui con una durata media del giudizio inferiore a 170 giorni …
… sicché risulta necessario porre allo studio e attuare le più opportune soluzioni normative, strutturali e organizzative tali da scongiurare la possibile crisi del giudizio di legittimità.
Risulterebbero, in proposito, utili interventi finalizzati, per un verso, alla riduzione del contenzioso dilatorio (oltre il 60% dei ricorsi per cassazione viene dichiarato inammissibile) anche mediante la responsabilizzazione delle parti private e dei loro patrocinatori legali che potrebbero essere chiamati ad assumere in via sostitutiva e salvo rivalsa l’onere di versare le eventuali sanzioni in caso d’inammissibilità, nonché, per altro verso, a una migliore e più efficiente gestione del contenzioso per mezzo della creazione, nell’ottica dell’ufficio del processo, di nuove figure qualificate di supporto al giudice di legittimità… “.
nb:
- art. 616 cpp oggi vigente:
” con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 258 a 2065 euro, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.”
Parte privata = imputato o parte civile
- art. 606 ultimo comma cpp oggi vigente:
“il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero … per violazione di legge non dedotte con i motivi di appello“.
to be continued …