Disciplina dell’agricoltura biologica : sanzione amministrativa pecuniaria ex D.Lgs 20/2018 e principio di legalità
Un operatore del settore biologico, a seguito di un controllo ordinario effettuato dal proprio Organismo di Certificazione, ha ricevuto un provvedimento di sospensione trimestrale della certificazione biologica a luglio 2018, confermato anche a seguito di ricorso.
Tale provvedimento è stato adottato in relazione ad alcuni errori nella compilazione della documentazione accompagnatoria di prodotti biologici che l’operatore aveva stoccato per conto di due clienti nel febbraio/marzo 2017.
Nel provvedimento di sospensione vi è preciso riferimento all’epoca di commissione delle violazioni in quanto sono espressamente menzionati i DDT ed i CMR non correttamente compilati.
La sospensione della certificazione biologica è prevista quale misura correttiva a seguito della contestazione di una “infrazione” che rende il sistema di rintracciabilità aziendale insufficiente ex DM MIPAAF 15962/2013.
L’art. 11, co. 3, D.Lgs. 20/2018 commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque abbia ricevuto un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica.
Nel caso di specie, rilevata dalle banche dati ministeriali l’esistenza del provvedimento di sospensione della certificazione dd. 16.07.2018, l’ICQRF territorialmente competente ha comminato all’operatore ex art. 11 comma 3 D.Lgs. 20/2018 la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00- estinguibile in misura ridotta, pari ad euro 4.200,00-, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento.
L’art. 12 del D.Lgs. n. 20/2018 rinvia espressamente alla L. 689/1981 per “l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni”.
L’art. 1, co. 1, L. 689/1981 introduce il cd. principio di legalità nel sistema sanzionatorio amministrativo. Tale norma prevede espressamente che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.”
Le violazioni contestate all’operatore si riferiscono – pacificamente – al periodo febbraio/marzo 2017 mentre il D.Lgs. 20/2018 è entrato in vigore il 24 febbraio 2018.
Per l’effetto, in applicazione del principio di legalità sancito dall’art. 1 della L. 689/1981, la violazione commessa dall’operatore non è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 20/2018 in quanto quest’ultimo è entrato in vigore dopo la commissione del fatto.
Appare evidente che l’ICQRF è stata indotta in errore dall’assenza in banca dati (come risulta dall’estratto della stessa allegato al verbale di contestazione), del riferimento all’epoca di commissione della violazione. L’unico dato temporale presente in banca dati, infatti, è la data di irrogazione del provvedimento di sospensione, che nel caso di specie è successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 20/2018.
La data di emissione del provvedimento sanzionatorio, però, non è rilevante ai fini dell’art. 1 L. 689/1981 ove si prevede espressamente che si debba fare riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione (e non al momento in cui è stato irrogato il relativo provvedimento) per stabilire se la violazione sia soggetta o meno ad una sanzione amministrativa.
L’operatore può svolgere la suesposta eccezione nella memoria difensiva prevista dall’art. 18 L. 689/1981 con la quale può esporre le proprie ragioni all’Autorità competente (il MIPAAF).
Quest’ultima dovrà, di conseguenza, emettere ordinanza di archiviazione degli atti comunicando la propria decisione all’organo emittente il provvedimento sanzionatorio.
Nell’ipotesi, invece, in cui l’Autorità competente rigettasse l’eccezione, l’operatore sarà costretto ad impugnare l’ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico ex art. 6 comma 4 D.Lgs. 150/2011 ossia avanti al Tribunale civile nei modi e nei termini propri del rito del lavoro.
L’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Autorità competente dovrà, in ogni caso, essere motivata ex art. 18 L. 689/1981.
L’avv. Rebellato, nel caso di specie, ha patrocinato le ragioni dell’operatore sanzionato. A distanza di oltre un anno dal deposito della memoria, il procedimento è ancora pendente avanti all’Autorità competente che non ha ancora emesso ordinanza nè di ingiunzione nè di archiviazione.