La disciplina dell’agricoltura biologica: la soppressione cautelativa dell’indicazione di origine
L’Organismo di Certificazione che controlla l’Operatore del settore biologico può adottare il provvedimento di soppressione cautelativa dell’indicazione di origine biologica del prodotto ex art. 30 Reg. 834/2007 di cui è norma di attuazione comunitaria l’art. 91 commi 2 e 3 Reg. 889/2008 ed italiana l’art. 10 DM 15962/2013.
L’art. 91 Reg. 889 prevede espressamente che:
“2. Se l’autorità o l’organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l’autorità o l’organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l’operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall’autorità o dall’organismo di controllo.
Prima di prendere tale decisione, l’autorità o l’organismo di controllo invita l’operatore a formulare osservazioni.
Se l’autorità o l’organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall’obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico.
3. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L’operatore collabora pienamente con l’autorità o l’organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio”.
L’art. 10 DM 15962/2013 impone agli Organismi di controllo di inserire nei propri regolamenti quale misura cautelare la soppressione ex art. 91 comma 2 ed il termine per l’invio delle osservazioni da parte dell’Operatore.
Si noti, altresì, che l’art. 7 di tale DM rinvia ad un successivo provvedimento del MIPAAF l’adozione della disciplina relativa alla gestione delle non conformità da parte degli organismi di controllo.
Tale provvedimento è stato adottato con provv. MIPAAFT / ICQRF n. 18096 del 26.09.2014 che, però, nulla aggiunge quanto alla disciplina della soppressione cautelare dell’indicazione di origine.
La lettura della succitata disciplina (Reg 834 – 889 e DM 15962) permette di concludere che la procedura di soppressione cautelativa dell’indicazione di origine viene adottata a totale discrezione dagli organismi di certificazione e/o dell’Autorità competente (il MIPAAF).
L’operatore è chiamato solamente a collaborare (cfr. Reg. 91 comma 2 e 3) fornendo tutte le informazioni richiestegli e mettendo a disposizione i prodotti in giacenza presso i propri magazzini.
Inoltre, va sottolineato che, essendo la soppressione cautelativa una misura cautelare e preventiva, la stessa non viene resa nota ai terzi fino a quando non lo stabilisca l’Autorità competente e/o l’Organismo di Certificazione.
Tale conclusione è coerente con il sistema per le seguenti ragioni:
- lo scambio di informazioni rientra nell’attività di controllo che è riservata all’Autorità competente ed agli organismi di controllo (cfr. art. 30 Reg. 834/2007 – art. 92 e ss Reg. 889/2008 – art. 9 DM 15962/2013 ed art. 7 provv. 18096/2014).
Queste due ultime norme, in particolare, prevedono espressamente che il potere di informare i terzi spetta esclusivamente all’Organismo di controllo che ha adottato le misure il quale (cfr. art. 9 DM 15962/2013) “… deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di controllo ed al MIPAAF il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata”. - se il potere d’informazione fosse libero, l’allarmismo continuo finirebbe per destabilizzare il mercato e confondere il consumatore, valori alla cui tutela, invece, tutta la normativa alimentare è finalizzata (cfr. ex pluribus per la normativa alimentare generale l’art. 1 comma 1, l’art. 5 commi 1 e 2 e l’art. 8 del Reg. 178/2002. Per la legislazione inerente l’agricoltura biologica il considerando n. 3 e l’art. 3 lettera c) Reg. 834/2007).
- la soppressione cautelativa dell’indicazione di origine, quale misura preventiva e cautelare, trova fondamento normativo in due principi fondamentali del diritto alimentare europeo: il principio dell’analisi del rischio, dettato dall’art. 6 del Reg. 178/2002, ed il principio di precauzione, dettato dall’art. 7 dello stesso regolamento.
Ex art. 6 comma 1 “ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull’analisi del rischio”.
Ex art. 6 comma 2 “la valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente”.
Ex art. 6 comma 3 “la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio … nonchè di altri aspetti se pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui all’art. 7 paragrafo 1, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare di cui all’art. 5”.
Ex art. 7 comma 1 “qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.” - detti principi trovano diretta applicazione nella disciplina dell’agricoltura biologica. Cfr. sul punto l’art. 2 lettera j) del Reg. 834/2007 che, nel definire il concetto di alimento così si esprime:
“alimenti … : si applicano le definizioni date nel regolamento n. 178/2002 … che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione europea, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”.
Ulteriori conferme si trovano nell’art. 4 lettera a) n. IV (che prevede l’analisi del rischio come criterio per la progettazione e la gestione appropriata dei processi biologici) del Reg. 834/2007 e nell’art. 91 Reg. 889/2008 comma 2 che pemette l’adozione di misure cautelari nei casi di dubbio o sospetto, il che è evidente applicazione del principio di precauzione.
To be continued …