Procedura penale : estinzione del reato per prescrizione e decisione sugli effetti civili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16134/2019 della VI sezione penale, ha affrontato il tema degli effetti civili della decisione penale in caso di proscioglimento in presenza di una causa di non punibilità (nel caso di specie l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
Sulla scorta dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (sentenze n. 35490/2009 e n. 40109/2013), la Corte ha precisato che, verificatasi una causa estintiva del reato nelle more del giudizio d’appello, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi sull’azione civile. Ossia deve compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio acquisito, al fine di accertare – ai soli fini civilistici – la sussistenza della responsabilità dell’imputato.
Se, come nel caso di specie, il giudice di secondo grado omette ogni valutazione al riguardo, limitandosi a confermare le statuizioni civili della sentenza di primo grado ed a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, la sentenza deve essere annullata con conseguente rinvio della decisione al competente giudice civile, che nel caso di specie è la corte d’appello civile.
La sentenza è degna di nota perchè fa applicazione, in relazione alle statuizioni civili, dei principi di diritto dettati in materia dalle Sezioni Unite.
Per tale ragione, la sentenza è stata pubblicata, pochi giorni dopo la sua emissione, nella rivista online “Diritto e Giustizia” della Casa Editrice Giuffrè – Francis Lefevre.
L’avv. Rebellato ha assistito l’imputato in tutti e tre i gradi di giudizio predisponendo anche il ricorso per cassazione.