Vizi di qualità e contratti GAFTA
I contratti predisposti dal GAFTA (Grain and Feed Trade Association) di Londra sono uno degli strumenti più utilizzati a livello internazionale per disciplinare la compravendita di prodotti alimentari.
Tali contratti si basano sugli antichi usi commerciali, sono appositamente predisposti per le compravendite internazionali (tanto da escludere l’applicazione di convenzioni internazionali e regolamenti comunitari) e vengono rigorosamente fatti rispettare dalla Camera Arbitrale istituita presso l’associazione, unico giudice competente a decidere di ogni controversia inerente e collegata ad essi.
Esistono numerosi contratti, contraddistinti da un numero, differenziati tra loro per tipologia di merce, vettore (navale, su gomma), modalità di resa e di stoccaggio della merce.
Il regime di denuncia ed accertamento dei vizi della merce e le conseguenze di essi sul contratto sono rigorosamente disciplinate.
Si tratta, infatti, di una delle problematiche che più di frequente si verificano.
Nel caso di specie le parti avevano fatto riferimento al contratto GAFTA n. 24 stipulando tre compravendite con resa CFR di legumi stoccati in big bags su container con vettore navale transoceanico e consegna differita.
Per quanto riguarda la qualità, il primo contratto faceva riferimento al campione inviato preventivamente dal venditore, mentre il secondo ed il terzo rinviavano alle specifiche contenute nella “scheda” del prodotto predisposta dal venditore e nota al compratore.
Giunta a destinazione la merce oggetto del primo contratto, il compratore rifiutava il pagamento del prezzo adducendo un vizio qualitativo che avrebbe reso la merce inidonea all’uso cui era destinata.
A sostegno delle proprie ragioni il compratore esibiva un referto di analisi.
Inoltre, sosteneva che la merce consegnata non sarebbe stata in ogni caso conforme allo standard qualitativo pattuito.
Giunta a destinazione anche la merce oggetto del secondo e del terzo contratto, di nuovo il compratore ne ometteva il pagamento per le medesime ragioni.
Fallito ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza, parte venditrice instaurava l’arbitrato GAFTA chiedendo il pagamento integrale della merce.
Il compratore si difendeva per i motivi sueposti sostenendo, altresì, di aver subito un ingente danno a causa dei vizi della merce e chiedendone il risarcimento.
Il lodo arbitrale di primo grado accoglie in toto le ragioni del venditore:
a) quanto al primo contratto perchè il compratore non ha dimostrato l’esistenza di difformità tra la qualità delle merce inviata quale campione e quella della merce consegnata;
b) quanto al secondo ed al terzo contratto, perchè non si tratta di una vendita su “description” (ossia sulla mera denominazione della merce) e, quindi, va fornita rigorosamente la prova:
1) del fatto che la merce ricevuta non rispetta le specifiche qualitative in contratto;
2) del fatto che il campionamento e l’analisi della merce all’arrivo sono stati effettuati nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e dei regolamenti;
c) in ogni caso, perchè il contratto GAFTA n. 24 non dà diritto al compratore di rifiutare il pagamento in caso di contestazioni qualitative. Il compratore è sempre obbligato ad eseguire il pagamento e può solo chiedere, all’esito del campionamento e delle analisi eseguite nel rispetto delle procedure GAFTA, un “abbuono” (allowance);
d) la sussistenza delle caratteristiche qualitative della merce pattuite in contratto viene confermata dal certificato di qualità ed è vincolante (final and binding) tra le parti se detto certificato (clausola n. 6) proviene da “an indipendent internationally recognised body at origin”.
Nel caso di specie, il certificato di qualità era stato emesso dalla Camera di Commercio dello Stato di produzione della merce, ma non è stato considerato valido dal Collegio Arbitrale (e questa decisione lascia perplessi trattandosi di un ente pubblico statale che, come tale, ha automatico riconoscimento internazionale ed essendo pubblico non può che essere per definizione indipendente da ogni interesse di parte).
Tale inadempimento del venditore non è, però, stato considerato rilevante dal Collegio Arbitrale ai fini della decisione perchè il compratore non ha dimostrato nel modo corretto la sussistenza del vizio lamentato. In altre parole, il compratore non ha effettuato il campionamento all’arrivo nei termini previsti dal contratto, ossia nel rispetto delle “GAFTA Sampling Rules n. 124” in forza delle quali il campionamento deve essere eseguito da un Sovrintendente riconosciuto dal GAFTA, secondo la metodologia prevista nelle Rules n. 124 ed i campioni così ottenuti devono essere analizzati da un Laboratorio di Analisi riconosciuto dal GAFTA che applichi le metodologie di analisi previste dalle medesime Rules n. 124.
Per l’effetto la contestazione del compratore è stata respinta anche in relazione al secondo ed al terzo contratto.
Tale ultima statuizione potrebbe apparire insolita, ma è rigorosa e coerente con il contratto ed il diritto inglese (lex contractus) perchè fa prevalere la volontà delle parti, e di conseguenza il rispetto delle regole che esse si sono impegnate a seguire nell’esecuzione del contratto, su qualsiasi altra considerazione.
Il lodo arbitrale è stato recentemente confermato in sede d’appello ed entrambi i lodi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione avanti al Giudice ordinario nei termini previsti dalla legge inglese (Arbitration Act 1996).
L’avv. Rebellato ha patrocinato le ragioni del venditore sia in primo che in secondo grado.