Compravendita di cereali, contratto di borsa merci ed arbitrato: ancora una pronuncia sul difetto di giurisdizione
Tribunale di Muska Sobota (Slovenia) – PG 220/2016
provvedimento del 7.2.2018 Giudice dott. A. Pintaric
I contratti di compravendita di cereali stipulati con riferimento ai cd. contratti associativi di borsa merci contengono sempre una clausola arbitrale.
Nel caso di specie le parti, venditore sloveno e compratore italiano, avevano stipulato un contratto facente riferimento al cd. “contratto italo tedesco austriaco n. 1 per la compravendita di cereali” e previsto la competenza della Camera Arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna.
Il contratto era stato stipulato tramite un mediatore (italiano) e sottoscritto solamente da quest’ultimo e dal compratore.
Il venditore consegnava solo parte della merce e il compratore, scaduti i termini contrattuali di consegna, applicava la differenza prezzo per le quantità non consegnate omettendo, quindi, il pagamento di parte della merce consegnata per compensazione.
Il venditore adiva l’Autorità Giudiziaria Slovena chiedendo un decreto ingiuntivo europeo che il compratore opponeva avanti al Tribunale di Muska Sobota eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda monitoria per effetto della clausola arbitrale.
Sottolineava il compratore che la clausola arbitrale era valida perchè le condizioni generali di contratto richiamate dalle parti fanno riferimento al diritto tedesco, il quale non richiede la sottoscrizione della clausola arbitrale, ma solo l’accettazione della stessa. Parte venditrice negava tale assunto.
Il Tribunale adito, decidendo sull’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, accoglieva la stessa come formulata dal compratore revocando il decreto ingiuntivo richiesto dal venditore e condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Risulta, quindi, confermata ancora una volta dalla giurisprudenza la prevalenza della clausola arbitrale internazionale contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate dalle parti sulla giurisdizione interna. Inoltre, nel caso di specie, ove parte venditrice aveva eccepito l’invalidità della clausola (e dell’intero contratto) per effetto della mancata sottoscrizione della stessa da parte del venditore, viene ribadito che la validità di tale clausola deve essere valutata non secondo il diritto interno, ma in base alla Convenzione di New York del 1968 ed alle norme di diritto internazionale (nel caso di specie i regolamenti comunitari in materia di obbligazioni contrattuali) che permettono di identificare ed applicare la lex contractus (nel caso specifico il diritto tedesco).
L’avv. Rebellato, unitamente alla collega slovena avv. H. Devetak, ha patrocinato le ragioni del compratore.
Il provvedimento reso dal Tribunale di Muska Sobota è passato in giudicato.