Diritto bancario – Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – cancellazione ex art. 700 cpc – leasing
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza in esame, resa a conclusione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c n. 7300/2015 RG, ha ordinato ad una società di leasing l’immediata cancellazione della segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi Interbancaria effettuata, oltre un anno prima, a danno dell’utilizzatore del contratto.
Le parti avevano stipulato un cd. contratto di leasing finanziario in forza del quale la concedente aveva acquistato il terreno sul quale l’utilizzatore avrebbe dovuto edificare il capannone industriale oggetto del finanziamento.
Il contratto è stato risolto di diritto dalla concedente mentre si trovava ancora in fase di prelocazione con richiesta di pagamento dei canoni scaduti e di un ingente indennizzo. Inoltre, la società di leasing concedente aveva segnalato l’utilizzatore ed il suo fideiussore in modo pregiudizievole alla Centrale Rischi, pregiudicandone l’accesso al credito bancario.
ll Tribunale, accogliendo in toto la tesi dell’utilizzatore, ha riconosciuto l’illegittimità della segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi perchè il contratto, al momento della risoluzione, si trovava ancora in fase di prelocazione, con conseguente diritto della società di leasing al solo pagamento dei canoni scaduti ed alla restituzione del bene locato, ma con l’obbligo di immediata restituzione all’utilizzatore del maxi canone iniziale.
Trattandosi di risoluzione di diritto, infatti, il debito dell’utilizzatore per canoni non pagati si è compensato ex lege al momento della risoluzione del contratto con il suo credito – d’importo ben maggiore – derivante dalla restituzione del maxicanone.
Quindi, la società di leasing non aveva alcun diritto di segnalare l’utilizzatore alla Centrale Rischi in modo pregiudizievole, ossia come debitore moroso perchè non sussisteva il presupposto della segnalazione, ossia il debito dell’utilizzatore. Anzi era la società d leasing ad essere debitrice di un’ingente somma di denaro, pari al residuo post compensazione del maxi canone iniziale da restituire.
Il Tribunale di Milano, su tali presupposti, non solo ha ordinato l’immediata cancellazione della segnalazione pregiudizievole con effetto retroattivo, ma ha anche condannato la società di leasing al risarcimento del danno da cd. responsabilità aggravata, ossia per aver resistito in giudizio in malafede, nonchè alla rifusione integrale delle spese di lite.
Il provvedimento è passato in giudicato ed è attualmente in corso il giudizio di merito per la ripetizione dell’ingente somma di denaro indebitamente trattenuta dalla società di leasing.
Spetta, altresì, all’utilizzatore il risarcimento del danno per la segnalazione illegittima subita (cd. lesione del merito creditizio).
Il pregio giuridico del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano è dovuto al fatto che esso:
1) conferma e rafforza l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi Interbancaria facendo ricorso al procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cpc.
2) si inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui la condotta contraria a buona fede di una delle parti contraenti è causa di responsabilità per abuso del diritto. Ciò sia sul piano sostanziale per la violazione del fondamentale dovere contrattuale di buona fede, il che rileva nel giudizio risarcitorio di merito, sia sul piano processuale ex art. 96 cpc, perchè il comportamento contrario a buona fede viene sanzionato anche quale illegittima condotta processuale, ossia quale difesa palesemente infondata.
3) fa esatta e precisa applicazione dell’istituto della risoluzione di diritto in conseguenza dell’inadempimento. Essa, verificandosi ipso iure nel momento dell’inadempimento, non necessita di essere accertata con sentenza cd. costitutiva, ma solo dichiarata con sentenza cd. di mero accertamento. Ne consegue l’inevitabile ed immediata compensazione legale dei rispettivi controcrediti vantati dalle parti e l’assoluta illegittimità della segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi effettuata dalla società di leasing perchè essa, per effetto della compensazione, diviene debitrice di un’ingente somma di denaro nei confronti dell’utilizzatore.
Va segnalato, da ultimo, che il reiterato rifiuto opposto dalla società di leasing alla richiesta di restituzione della somma incassata a titolo di maxicanone iniziale integra il delitto di appropriazione indebita aggravata.
L’avv. Rebellato ha patrocinato il giudizio in esame quale difensore della società utilizzatrice illegittimamente segnalata alla Centrale Rischi.