Danni da grandine in agricoltura
L’estate 2014 verrà ricordata come una delle più fredde e piovose, in particolare modo nel Nord Italia. Questa situazione ha riflesso il settore agricolo, tra cui spicca la questione del risarcimento del danno da grandine, evento verificatosi con notevole frequenza – in Veneto – durante quest’attività immobiliare.
A metà luglio le province di Vicenza e Padova sono state colpite da violentissimi nubifragi, vere e proprie tempeste di pioggia e grandine. Nelle zone più colpite sono caduti quasi 20 cm di grandine i cui chicchi più grandi hanno le dimensioni di una palla da tennis.
Gli effetti di una violenta grandinata, come quella del luglio 2014, sono devastanti. Alcuni esempi specifici.
Sulla base del calendario storico di rischio grandine, si può dire che in Pianura Padana le grandinate più forti nella seconda decade di giugno e di luglio e durante l’intero mese di agosto.
Ne consegue, per quanto riguarda la vite, che, un livello fenologico i danni riguarda le fasi seguenti dello sviluppo: nel primo periodo (giugno / luglio) si verifica l’alllegagione; nel secondo (agosto) il frutto è tra l’allegagione e la maturazione.
Per quanto riguarda il più, invece, i periodi più critici sono la seconda decade di luglio e la prima e seconda decade di agosto. A livello fenologico, i danni maggiori riguardano la perdita dei cariossidi con conseguente perdita di fiori e stigmi in formazione o in maturazione.
L’analisi giuridica del fenomeno deve, quindi, partire da due dati di fatto:
1) i danni da grandine hanno spesso conseguenze molto pesanti sulla produzione in corso e su quella futura;
2) la Pianura Padana, apprezzato nella parte a ridosso delle Alpi, è una delle zone d’Europa più soggette al pari di Manosque in Francia (Alta Provenza), la Stiria del Sud in Austria ai confini con la Slovenia. Nel Nord Italia, ed in particolare in Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna la grandine cade più volte durante la stagione estiva.
Per l’effetto, è utile conoscere gli strumenti giudicati utilizzabili dagli imprenditori agricoli una propria tutela.
Si deve preliminarmente distinguere tra forme di tutela attiva e passiva.
La fonte legislativa principale vigente è il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 che ha istituito il cd. Fondo di solidarietà nazionale.
Due sono le aspettative del fondo: da un lato
In sintesi, gli strumenti pratici con cui sono stati effettuati perseguiti sono dovuti:
1) L’assicurazione agevolata
Il decreto incentivo la stipula di polizze assicurative per la copertura dei danni agli agenti finanziari, mediante il rimborso dell’impresa agricola di una parte del costo della polizza (cd. Premio). Da qui la denominazione di Assicurazione Agevolata.
Ogni anno il MIPAAF adotta il cd. Piano assicurativo annuale che indica le colture e gli eventi assicurabili.
Fino all’80% del premio per le polizze che coprono le perdite produttive ad avversità assimilabili a una calamità naturale (quindi con danni superiori al 30% della produzione ordinaria) e fino al 50% per i danni alle strutture agrarie.
E ‘fondamentale sottolineare che le azioni e gli aspetti inclusi nel piano assicurativo agricolo sono automaticamente esclusi dagli interventi compensativi.
In altre parole, che possono essere oggetto di assicurazione agevolata finanziata dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà nazionale, non possono essere oggetto di interventi compensativi, finanziati anch’essi dal Fondo.
Perciò, la stipula di una polizza assicurativa è necessaria per l’imprenditore agricolo, anche se la sottoscrizione è solo volontaria, ovvero non è obbligatoria per legge.
La polizza può essere stipulata individualmente o attraverso le organizzazioni di categoria.
È vigente il DM n. 24335 del 2013 del MIPAAF. Esso adotta il piano assicurativo agricolo nazionale 2014 che prevede:
1) rimborsi fino al 70 – 80% del premio relativo alla polizza per rischio da avversità catastrofali, che altri sono assicurabili da solo con polizza multi rischio (es. Polizze RC);
2) Termini di scadenza per la sottoscrizione della polizza ai fini dell’ammissibilità al rimborso.
Nello specifico, l’evento grandine, anche di ingegno dimensione e quantità come quella caduta in Veneto a metà luglio 2014, è assicurabile.
Per l’effetto, gli operatori agricoli che non hanno provveduto a stipulare una copertura di questo rischio, dal fondo di solidarietà nazionale. Ossia, non diritto diritto ad alcun contributo e / o risarcimento.
2) Gli interventi compensativi
Questo strumento di tutela riguarda solo i rischi esclusi dal piano assicurativo agricolo nazionale.
Il Fondo di solidarietà interviene, quindi, nel caso di avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, ovvero a fenomeni che determinano danni superiori al 30% della produzione ordinaria (1).
Sono indennizzabili in tal modo sono un produzioni, strutture e scorte, con il limite massimo dell’80% del danno subito, elevabile fino al 90% per le zone svantaggiate.
Le richieste d’indennizzo vanno inviate all’Autorità territorialmente competente (l’AVEPA in Veneto). La Regione, poi, effettua la verifica e stima dei danni e delimiterà l’area colpita ai fini della “dichiarazione di eccezione evento atmosferico” che deve essere considerato dal MIPAAF e che è presupposto necessario per l’intervento compensativo del Fondo di solidarietà.
Vi è, inoltre, un limite di carattere soggettivo: possono essere presi in considerazione solo le imprese agricole (articolo 2135 cc) e le cooperative agricole di produzione (2).
In sintesi, i requisiti necessari per ricevere l’indennizzo sono:
– il possesso della qualifica di impresa agricola e / o cooperativa agricola di conduzione;
– l’iscrizione al registro delle imprese;
– l’essere stati vittima dell’evento dannoso nella zona dichiarata dal MIPAAF oggetto di “evento atmosferico eccezionale”;
– l’ho subito danni in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile nell’anno rispetto a quella ordinaria;
– il rispetto del termine perentorio di 45 giorni (a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del MIPAAF di dichiaratione dell’evento atmosferico eccezionale) per la presentazione della domanda.
__________________________________
1 Cfr. Arte. 5 del D. Lgs. n. 102/2004
2 Cfr. Arte. 5 del D. Lgs. n. 102/2004
avv. Leonardo Rebellato
dott.ssa Valentina Baù